Codice della crisi, interesse fiscale e sovraindebitamento di imprese e cittadini (2026)

Nel 2025 le procedure di regolazione della crisi sono 13.470 (11.660 nel 2024, 9.583 nel 2023), con un aumento del 15,5% in un anno (dati Unioncamere); le liquidazioni giudiziali sono 9.869 (+7,2%), con il commercio come settore più colpito e la Lombardia come prima regione. Le istanze di composizione negoziata passano da 1.048 nel 2024 a 1.776 nel 2025 (+69,5%), ma solo il 20% si chiude con un risanamento. Il 57,4% degli italiani fatica ad arrivare a fine mese (Eurispes, Rapporto Italia 2024); oltre 7 milioni di persone sono sovraindebitate secondo la Banca d’Italia, ma nel 2023 sono state aperte solo 7.748 pratiche. La legge n. 3 del 2012, oggi confluita nel Codice della crisi, è uno strumento di civiltà giuridica da usare con rigore: crescono le domande di contribuenti con redditi superiori alla media e tenore di vita elevato che, dopo anni di imposte non pagate sotto la soglia penale, chiedono la cancellazione di debiti tributari offrendo a volte l’1% del dovuto o meno. Va dunque verificata la meritevolezza del debitore, come hanno fatto la Corte d’appello di Genova (23 luglio 2025) e la Cassazione (n. 4365 del 26 febbraio 2026), che ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società con un’offerta del 2,9% su oltre 7,2 milioni, definendola «transazione fiscale forzosa». Il cram down è già ristretto dal Correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024): il Fisco deve ricevere almeno il 50% del dovuto, il 60% a certe condizioni. Persiste una contraddizione con il diritto penale: per la Cassazione (n. 40144/2025) la mancanza di liquidità non giustifica l’omesso versamento di Iva e ritenute, mentre il Codice non impone di dimostrare l’assenza di colpa e l’omologa, se seguita dal pagamento integrale, può contribuire a una causa di non punibilità per le ritenute (n. 1043/2025).

Il Laboratorio Eurispes sulle Politiche fiscali e tributarie propone di rendere la meritevolezza requisito di ammissibilità verificato per primo, anche d’ufficio; di consentire l’omologa forzosa solo in caso di silenzio o diniego palesemente ingiustificato dell’Erario, con silenzio-assenso dopo 60 o 90 giorni; di istituire un ente pubblico di certificazione del debito, una piattaforma nazionale per i cittadini e un Fondo nazionale per la prevenzione del sovraindebitamento; di introdurre garanzie statali per le imprese in risanamento e uno «scudo» per revisori e organi di controllo. La seconda direttiva europea sull’insolvenza, approvata il 30 marzo 2026, imporrà di rivedere il Codice (vendite «pre-pack», tracciamento dei beni, azioni revocatorie, responsabilità degli amministratori), per offrire una vera seconda possibilità a chi è in difficoltà senza colpa ed evitare un condono su misura per chi ha scelto di non pagare.

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