Maternità surrogata: è ormai necessario fare chiarezza e stabilire regole certe

Una nota della Direttrice dell’Osservatorio Eurispes sulle Famiglie, avv. Andrea Catizone


Mater semper certa est, pater numquam: è questo uno dei princìpi classici del diritto, basato su una massima di esperienza in base alla quale se è evidente individuare la madre di un nascituro, la ricerca della paternità non sempre è facile, e talvolta è impossibile. La recente sentenza della Cassazione, n. 2400\2014 con la quale è stato dato in adozione il piccolo Tommaso – nato in Ucraina da una donna che aveva accettato di sostenere una gravidanza “in affitto” –, ed è stata respinta la richiesta da parte della coppia sterile di Crema che aveva commissionato la nascita, sembra mettere anche in dubbio le fondamenta di questo brocardo giuridico.

Il fenomeno cosiddetto della “maternità surrogata”, vietato nel nostro ordinamento, sta assumendo, in tutto il mondo, dimensioni significative. Con questo sistema una donna in salute e in grado di procreare assume l’obbligo, dietro corrispettivo, di provvedere alla gestazione e al parto per conto di una coppia sterile, rinunciando ai diritti-doveri di maternità verso il nascituro che verrà considerato figlio della coppia. La fecondazione può essere effettuata sia con un seme o con ovuli della coppia, sia attraverso donatori esterni.

Il tema è indubbiamente delicato perché investe diverse sfere dei diritti e interessa princìpi giuridici che possono scricchiolare davanti a pratiche diffuse che non si preoccupano certo di interrogare ambiti morali o etici in nome della prevalenza di interessi, aspettative e diritti soggettivi, senza equilibrati bilanciamenti tra gli stessi. Non è certo questa la sede per spingere l’analisi verso affascinanti disquisizioni dottrinali, ma è opportuno indirizzare la riflessione su alcuni elementi. La legge italiana considera questa pratica illegale perché contraria a norme di legge, anche se questa sentenza segna un punto di rottura alla consuetudine di fare all’estero ciò che è vietato nel nostro Paese, salvo poi ottenere un condono, riconoscendo il figlio nato da altra madre all’estero quale figlio della coppia.

Ciò che inquieta di questo fenomeno è la trasformazione del legittimo e delicato desiderio di genitorialità nella causa di una transazione economica attraverso la quale, pur sussistendo determinate condizioni stabilite dalle leggi, chiunque può ottenerne la realizzazione: ciò avviene mediante l’“acquisto” di un figlio in Paesi nei quali ciò è consentito, con la sottoscrizione di un contratto a prestazioni corrispettive che prevede un compenso in denaro per ottenere il bambino o la bambina al momento della nascita. In assenza poi di legislazioni uniformi ciascuno Stato potrà liberamente agevolare questo mercato parallelo di figli in vendita senza considerare quali saranno gli effetti che si determineranno sulla vita di questi soggetti che un giorno diventeranno adulti, e che vorranno certamente avere delle informazioni sulla propria identità e provenienza. In particolare è da rilevare l’assenza totale di disposizioni di legge che potranno consentire ai nati “acquistati” di accedere al proprio patrimonio personale di informazioni che, se non regolamentato in maniera adeguata, potrebbe addirittura essere irrimediabilmente disperso.

Alla luce di quanto detto, si rende ormai necessario l’intervento di organismi sovranazionali o la creazione di accordi tra gli Stati che non lascino alla giungla di un mercato senza regole anche questo fondamentale aspetto della vita umana. Se già si prevedesse il principio della liberalità nelle donazioni, si inserirebbe un primo fondamentale elemento che eviterebbe abusi e rendite di posizione sulle sofferenze altrui.

 

Fonte: www.eurispes.eu

 

 

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