Voluntary contante: un tesoretto dal valore di almeno 40-50 miliardi di euro
Come sempre, in occasione delle campagne elettorali (e delle Leggi di bilancio) si ripresenta l’assillo di trovare risorse per le nostre finanze pubbliche.
Come già evidenziato da tempo nelle analisi dell’Eurispes[1], una emersione (con tassazione) del contante potrebbe servire ad incamerare nelle casse erariali un bel “tesoretto”.
Vero è che la detenzione, in sé, di contante o di altri titoli al portatore nel territorio dello Stato italiano non è illecita. Chiunque, in teoria, può decidere di tenere la propria liquidità sotto il materasso, in cassaforte o in una cassetta di sicurezza. Avere però una liquidità senza spenderla (soprattutto in tempi di inflazione galoppante come quelli odierni) potrebbe essere un comportamento non molto avveduto. E spendere liquidità non in linea con la propria dichiarazione dei redditi potrebbe portare (questo sì) conseguenze accertative poco piacevoli.
In sostanza, se, ad esempio, mi compro una Ferrari e dichiaro 20.000 euro all’anno, il Fisco vorrebbe (giustamente) capire da dove io abbia preso quei soldi. E potrebbe (giustamente) presumere che li abbia ricavati grazie ad attività in evasione di imposta. Per venire incontro, quindi, all’esigenza dello Stato di incassare risorse non facili da individuare (e ancor più da incassare) e dei contribuenti (o potenziali tali) che tali risorse non hanno dichiarato, ma che ora vorrebbero spenderle, una voluntary contante, che sancisca una sorta di patto di lealtà, da cui ripartire, tra Fisco e contribuenti, potrebbe in effetti essere una buona idea.
Dato che la possibile base imponibile di una tale procedura, secondo alcune stime (tra cui anche quella della Procura di Milano), si aggirerebbe intorno ad una cifra superiore ai 200 miliardi di euro, applicando, solo per fare un esempio (ma potrebbe essere anche ben più alta), un’aliquota del 20-25%, ne deriverebbe un incasso per il fisco italiano di almeno 40-50 miliardi di euro. Insomma, come detto, un tesoretto molto appetibile.
E non a caso, negli anni, la proposta torna in modo “carsico”. Una voluntary che consenta il rientro dei capitali, in contanti o custoditi nelle cassette di sicurezza dagli italiani, con il versamento di una cedolare e con obbligo di reinvestimento dell’eccedenza fatta emergere sarebbe peraltro una grande spinta all’economia reale e potrebbe essere attuata a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva (di imposta sui redditi, addizionali, sostitutive, Irap, Iva, eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, sanzioni e interessi) e dell’impiego, per un periodo minimo di tempo (ad esempio, 5 anni), di una parte significativa dell’importo (ad esempio, il 40%-60%) in attività funzionali alla ripresa, quali l’investimento nel capitale dell’impresa del soggetto che fa la voluntary disclosure (a condizione che tali ammontari non vengano restituiti prima del termine prestabilito come dividendi o aumento dei compensi da amministratore, ecc.), o l’investimento in social bond nominativi (finalizzati a progetti “sociali”, quali la ristrutturazione delle scuole, o specifici progetti infrastrutturali, o altri strumenti analoghi).
Resterebbe certo il problema di come evitare che, attraverso una tale procedura, si facilitino operazioni di riciclaggio. A tal fine, gli effetti premiali in àmbito penale (reati tributari, riciclaggio ed autoriciclaggio) potrebbero essere allora condizionati a specifici requisiti di coerenza del contribuente, definiti in base all’ammontare del contante e/o dei valori oggetto di regolarizzazione e qualifica professionale e attività lavorativa svolta dal contribuente autore della regolarizzazione. Nell’ipotesi di integrazione del «requisito di coerenza» potrebbe non sussistere la necessità di fornire spiegazioni sulla provenienza delle somme. In caso contrario, invece, la persona che effettuasse la voluntary, per godere degli effetti premiali, dovrebbe essere tenuta a dimostrare la provenienza dei valori oggetto di regolarizzazione.
Tanto premesso, come potrebbe, in concreto, essere strutturata una normativa che consenta una tale emersione? In realtà, un metodo a cui rifarsi esiste già nel nostro Ordinamento e si chiama “accertamento sintetico”. Già oggi, infatti, avere contanti da parte non in linea con il reddito dichiarato può ben essere un indice (anomalo) di capacità di spesa, rilevante a fini accertativi. Dato che il reddito accertabile sinteticamente deve essere superiore, rispetto a quello dichiarato, di almeno 1/5 ossia del 20%, si potrebbe allora, per esempio, prevedere una regolarizzazione a costo zero per contanti “emersi” fino al 20% del dichiarato (annuale) e sul resto una tassazione forfettaria, con riduzione (o esenzione) delle sanzioni.
Dei numeri possono fare capire meglio il meccanismo proposto: dato un dichiarato di 100.000 euro e un contante da fare emergere di 200.000 euro, applicando una “franchigia” di 20.000 euro (pari al 20% di 100.000, dichiarato) e un’aliquota (solo per comodità di calcolo) del 25% su 180.000 (importo in contanti da far emergere, al netto della franchigia), risulterebbe una imposta da pagare di 45.000 euro (presunta su un periodo di 5 anni). Insomma, un meccanismo neppure così complesso, in definitiva. E soprattutto un modo per far emergere risorse che (purtroppo), proprio perché in contanti, sarebbero ormai difficilmente individuabili da parte del Fisco. Ma anche difficilmente spendibili da parte del contribuente. Un nuovo inizio per cominciare dunque, con lealtà, un nuovo rapporto tra Stato e cittadini.
Nota a cura del Direttore Osservatorio Eurispes sulle Politiche fiscali, avv. Giovambattista Palumbo.