Le reti di impresa come opportunità di sviluppo

Le reti di imprese sono forme di aggregazione di imprenditori attorno ad un progetto condiviso. Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali, allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Le reti di imprese non vanno peraltro confuse con altre forme aggregative quali i consorzi e le ATI (Associazioni Temporanee di Imprese). La differenza fondamentale tra queste forme di cooperazione imprenditoriale risiede nell’assenza, nell’associazione temporanea di imprese come nel consorzio, di un programma comune duraturo, non limitato al compimento di un affare specifico o alla disciplina comune di alcune determinate fasi della rispettiva attività di impresa. Le reti di imprese permettono dunque da un lato il mantenimento dell’indipendenza e dell’identità delle singole imprese partecipanti alla rete, dall’altro il miglioramento della dimensione necessaria per competere sui mercati globali. Si tratta, pertanto, di uno strumento adatto al tessuto imprenditoriale italiano, composto da micro, piccole e medie imprese molto efficaci, ma spesso incapaci di competere in termini di innovazione e di internazionalizzazione con imprese più strutturate e di maggiori dimensioni. In un tale contesto, per quanto qui di interesse, la prima nozione di “rete” era funzionale all’applicazione delle disposizioni in materia di “tassazione consolidata distrettuale” e di “tassazione concordata”. Successivamente è stata poi introdotta nel nostro ordinamento la nozione di “contratto di rete”, ossia un contratto tra imprenditori stipulato allo scopo di “accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”. La disciplina del contratto di rete è stata infine interessata, negli ultimi anni, da una serie di modifiche normative, con l’intento di chiarirne i vari profili e fornire maggiore operatività alla disciplina. Le imprese, che hanno sottoscritto un contratto di rete, dotato di fondo patrimoniale comune, possono dunque iscrivere la rete nelle sezione ordinaria del registro imprese e la scelta di effettuare tale iscrizione comporta l’acquisizione di soggettività giuridica della rete. Per le reti che vogliono acquisire la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente. Le reti di imprese consentono quindi un approccio graduale ad un inevitabile processo di concentrazione. L’iniziale introduzione della rete nel nostro ordinamento era del resto funzionale all’applicazione delle norme previste in materia di distretti, ossia al godimento di semplificazioni fiscali, amministrative, finanziarie e di incentivo alle attività di ricerca e sviluppo. L’introduzione del contratto di rete ha poi escluso le reti dall’ambito di applicazione della “tassazione consolidata distrettuale” e della “tassazione concordata”, e tuttavia il riconoscimento di autonoma soggettività giuridica rende la rete un’entità distinta dalle imprese partecipanti, in grado di realizzare autonomamente il presupposto IRES e IRAP. La rete di imprese priva di autonoma soggettività giuridica non rientra invece tra i soggetti passivi IRES per mancanza del requisito di unitarietà, e tutti gli effetti giuridici degli atti compiuti (compresi quelli fiscali) si realizzano allora in capo alle imprese aderenti e non in capo alla rete in quanto tale. Vista dunque l’importanza strategica del contratto di rete, il D.L. n.78/10 ha istituito un’agevolazione fiscale a favore delle imprese aderenti a un contratto di rete, consistente in un regime di sospensione di imposta sugli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete, che abbia ottenuto la preventiva asseverazione da parte degli organismi abilitati. La disciplina agevolativa consente inoltre di fruire del beneficio fiscale prima della realizzazione degli investimenti, a condizione che al momento del versamento del saldo delle imposte gravanti sui redditi relativi all’esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati sussistano i tre requisiti richiesti:

  • adesione al contratto di rete;
  • accantonamento e destinazione dell’utile d’esercizio;
  • asseverazione del programma di rete.

Anche l’Unione Europea ha del resto più volte indirizzato la propria azione verso soluzioni programmatiche e giuridiche che determinino un quadro normativo favorevole al rafforzamento ed allo sviluppo delle PMI. E il ruolo della fiscalità è stato naturalmente sempre considerato a ciò fondamentale. E tuttavia il quadro normativo italiano ha mostrato negli anni una certa impermeabilità nei confronti della possibilità di introdurre regimi fiscali specificamente destinati alle PMI. In tale contesto e per superare tali limiti, il sistema delle “reti di impresa” potrebbe dunque essere la soluzione. E l’affermazione della natura sistematica della disciplina consente di considerare la specifica regolamentazione fiscale compatibile con il divieto comunitario di Aiuti di Stato, in quanto trattamento di tipo ordinario, strutturale. E in un’ottica di politica legislativa, l’ideazione di un regime fiscale stabile ed agevolativo risulta in grado di aiutare efficacemente il rafforzamento delle PMI, laddove il modello della rete offre a sua volta una flessibilità tale da incentivare integrazione economica e sviluppo senza l’adozione di modelli normativi rigidi.

I concetti base di tale percorso devono però essere i seguenti:

– con la rete si deve ottenere innovazione e crescita della competitività sui mercati Globali;

– tali imprese devono essere disponibili a investire capitali, tempo e competenze;

– devono essere programmati congrui sostegni pubblici (amministrativi e fiscali, magari anche in tema di Irap) e finanziari;

– Le Istituzioni devono avere chiarezza delle priorità e individuare quali progetti di rete sostenere, monitorando costantemente l’esecuzione di tali progetti;

– Il sistema finanziario può intervenire attribuendo un migliore rating alle imprese in rete (minore costo del denaro e migliore accesso al credito) e concedendo garanzie utili a facilitare gli investimenti di rete.

De iure condendo, infine, anche le Regioni potrebbero intervenire con agevolazioni fiscali, per esempio in materia di Irap. Una prima ipotesi potrebbe essere quella di ridurre l’aliquota ordinaria IRAP (le condizioni per l’agevolazione potrebbero richiedere specifici requisiti). Una seconda ipotesi potrebbe essere quella di riconoscere l’esenzione Irap, ma soltanto ai redditi riferibili alla rete; ciò implicherebbe che ciascuna impresa sarebbe soggetta a due aliquote Irap diverse una ordinaria per i redditi extra rete ed una a zero per l’esenzione sull’imponibile Irap del contratto di rete. Una terza ipotesi potrebbe consistere nel riconoscere un credito di imposta Irap, da utilizzare in compensazione, parametrato ad alcune voci di costo della rete con percentuali differenziate sulle tipologie di investimento (similmente, per esempio, a quanto già previsto per il “credito di imposta per Ricerca e Sviluppo”), oppure pari ad una percentuale sull’importo dei conferimenti fatti dalle imprese ai fondi comune e/o ai patrimoni destinati delle reti e/o sui finanziamenti specifici (passività specifiche della rete).
Insomma, un percorso sui cui scommettere.

22 dicembre 2015

Giovambattista Palumbo, Direttore Osservatorio Eurispes sulle Politiche fiscali

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