Economia digitale, tassazione e superamento dei confini territoriali

Internet e il commercio elettronico favoriscono modalità immateriali di produzione del reddito, caratterizzate dall’assenza di formali confini territoriali. Il commercio elettronico permette di svolgere operazioni, prescindendo da quegli elementi materiali (bene ceduto e luogo dell’attività) che, nel commercio tradizionale, permettono di collegare una attività produttiva di reddito ad un determinato territorio. Nelle transazioni online è difficile dunque individuare la “territorialità” del venditore e dell’acquirente e perfino il luogo di consumazione del bene. In tutto questo gli Stati (non solo quello italiano) si trovano di fronte alla necessità di trovare idonee soluzioni, anche in linea con i nostri princìpi costituzionali di capacità contributiva. Per tali motivi è stato recentemente approvato dalla Commissione Europea un “piano d’azione” (sulla stessa linea, peraltro, di quelli dell’Ocse) per riuscire finalmente a contrastare le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva poste in essere dai grandi gruppi multinazionali del web (ma non solo). L’intento è poi quello di arrivare ad una direttiva, che consenta un efficace contrasto a pratiche elusive rese possibili da un quadro economico diventato globale e digitale, che consente a tali imprese, come si legge nella citata Comunicazione, “di spostare i profitti verso giurisdizioni fiscali con tasse più basse”. La conclusione è dunque che “c’è urgente bisogno di sfidare gli abusi fiscali e di rivedere le regole tributarie sulle imprese”, facendo sì che i ricavi e i profitti siano tassati principalmente nei Paesi nei quali le multinazionali li realizzano e non più dove a loro conviene di più. La suddetta proposta di Direttiva, si dice ancora nella Comunicazione, dovrà avvenire il più presto possibile, il che però, tradotto nei tempi biblici degli organi comunitari, vuol dire quanto meno nel 2017, cercando di individuare “una base fiscale comune consolidata”. Al di là della proclamazione di buoni intenti, l’ennesima posticipazione dell’obiettivo e il fatto che quando si deve decidere di tassazione in Europa si deve decidere all’unanimità, non lascia però tranquilli. Ma allora perché attendere sempre dall’alto una soluzione che difficilmente arriverà, se e quando arriverà?

Per affrontare fenomeni come quello delle transazioni on line occorre del resto adottare una nuova prospettiva. Anche per tali motivi, nella legge delega fiscale era stata espressamente prevista l’introduzione di sistemi di tassazione delle attività transnazionali, basati su adeguati meccanismi di stima delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale, tenendo conto delle raccomandazioni degli organismi internazionali. E una delle opzioni allo studio da parte dell’Ocse è rappresentata dall’applicazione di una ritenuta alla fonte sulle transazioni digitali.

La soluzione è dunque in fondo abbastanza semplice e dovrebbe comunque consistere in una soluzione di tipo accertativo, sulla falsa riga di quanto già fatto in Gran Bretagna con la Diverted profit tax. Non dunque una nuova imposizione, ma una previsione antielusiva espressa. Già oggi, peraltro, come dimostrano anche alcune recenti azioni accertative dell’Amministrazione Finanziaria, se è possibile individuare sul territorio italiano una stabile organizzazione occulta, i redditi conseguiti sono da considerare come imponibili nello Stato in cui la prestazione è effettuata, anziché in quello di residenza. Quindi una disciplina espressa andrebbe solo nella direzione di una maggiore certezza del diritto, anche a garanzia degli stessi operatori del web. Una soluzione semplice ad un problema enorme e che può garantire miliardi di gettito aggiuntivo. Visto del resto l’obbligo di effettuare gli acquisti on line provvedendo al pagamento mediante bonifico bancario o postale, dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, è facile in realtà oggi monitorare l’entità delle transazioni commerciali on line realizzate in territorio nazionale da operatori esteri. La suddetta proposta, peraltro, sembra molto più agevole rispetto a quelle fino ad oggi ipotizzate, compresa la cosiddetta bit tax, concepita come un’imposta planetaria sulla quantità dei dati trasmessi via Internet e basata sul numero di byte utilizzati, con aliquote differenziate a seconda della dimensione o del fatturato del contribuente e che dunque richiederebbe l’accordo di tutti gli Stati, con devoluzione degli introiti ad una sorta di Fondo internazionale. Irragionevoli o più complesse da realizzare sono poi le soluzioni adottate in alcuni Stati europei, come quelle concernenti una sorta di accisa sulla quantità consumata (tot centesimi di euro ogni gigabyte) in Ungheria, o imposte ad valorem sui dati consumati (1% sul valore dei montanti fatturati a fini pubblicitari) in Francia, o il pagamento di un canone da parte dei produttori digitali in Spagna.

E allora, di fronte all’alternativa di consentire e legittimare, di fatto, un paradiso fiscale virtuale, lo Stato deve assumersi la propria responsabilità e nell’ambito di condivise regole internazionali trovare idonee soluzioni.

11 dicembre 2015

Giovambattista Palumbo, Direttore Osservatorio Eurispes sulle Politiche fiscali

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